Finanziaria 2010: il ritorno dello staff leasing
A cura della redazione

L'art. 2, c. 143 della Legge 191/2009 ripristina la possibilità di stipulare contratti (commerciali) di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) nel rispetto delle disposizioni originariamente fissate dal D.Lgs. n. 276/2003, titolo III, capo I. Il provvedimento provvede altresì ad ampliare il campo di applicazione del contratto, in particolare:
- Le attività (art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003) che possono permettere la stipula del contratto di somministrazione a tempo indeterminato possono essere individuate oltre che dai contratti collettivi nazionali e territoriali, anche dai contratti collettivi aziendali;
- Il contratto può essere stipulato anche per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona o di sostegno alla famiglia.
L'art. 2, c. 142, stabilisce che il divieto di stipulare un contratto di somministrazione qualora sia operante una sospensione del rapporto o una riduzione di orario con diritto all'integrazione salariale, non si applica se il contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso per occupare lavoratori in mobilità ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.
I lavoratori assunti dal somministratore dalle liste di mobilità possono essere utilizzati nello staff leasing anche al di fuori dei casi espressamente elencati nel c. 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 e, nella somministrazione a tempo determinato, anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Risultano applicabili al somministratore i benefici contributivi previsti dall'art. 8, c. 2, della L. n. 223/1991, per l'assunzione di lavoratori in mobilità.
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