Firmato il decreto sul libro unico del lavoro
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, il 9 luglio 2008 ha firmato il decreto che da attuazione all'art. 39 del DL 112/2008 (ora alla Corte dei Conti per la registrazione e per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) in materia di libro unico del lavoro che prevede che sino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro possono continuare a tenere il libro paga e presenze o il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio.
Dall'entrata in vigore del decreto ministeriale invece saranno immediatamente abrogati il libro matricola e il registro d'impresa.
La tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro (per almeno 5 anni) può essere effettuata con l'elaborazione e la stampa meccanografica di fogli mobili a ciclo continuo, con la stampa laser oppure con supporti magnetici.
Ogni annotazione relativa alla presenza o assenza del lavoratore deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca.
Il libro unico del lavoro viene conservato presso la sede legale del datore di lavoro oppure in alternativa presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati (L. 12/1979) o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese.
Su richiesta degli organi di vigilanza il libro unico del lavoro deve essere esibito tempestivamente dal datore di lavoro anche a mezzo fax o posta elettronica. Se l'attività è mobile o itinerante il libro unico deve essere esibito entro il termine assegnato dall'ispettore. Infine se il libro unico del lavoro è tenuto dal consulente del lavoro questo deve essere esibito entro 15 giorni dalla richiesta.
Il decreto ministeriale prevede inoltre che se l'azienda occupa più di 10 lavoratori oppure opera in più sedi stabili il datore di lavoro è tenuto ad esibire agli organi ispettivi gli elenchi riepilogativi mensili (fino a cinque anni precedenti) del personale occupato e i dati individuali relativi alle presenze, alle ferie, ai tempi di lavoro e di riposo suddivisi anche per ciascuna sede.
Il Ministero inoltre definisce il concetto di "sede stabile di lavoro" come qualsiasi articolazione autonoma dell'impresa, stabilmente organizzata, idonea ad espletare l'attività aziendale, in tutto o in parte, dotata degli strumenti necessari, compresi gli uffici amministrativi.
Per quanto riguarda il computo dei lavoratori, il decreto stabilisce che devono essere tenuti in considerazione, oltre ai lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza.
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