L’INPS, con il messaggio n. 583 del 7 febbraio 2023, a parziale modifica del precedente messaggio 4653/2022, ha comunicato che, a seguito di un aggiornamento della procedura, è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip.

In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

L’Istituto previdenziale precisa, inoltre, che, una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte.

Allo scopo, si ricorda che la dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni (scaduto il 26 gennaio 2023) per l’invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell’invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.