Il Minwelfare, sul proprio sito internet informa che il decreto riguardante i flussi d´ingresso dei lavoratori neocomunitari per l´anno 2006 sarà pubblicato sulla G.U. del 2 marzo 2006. Il Ministero ricorda che le relative domande non dovranno essere redatte sui moduli a lettura ottica, riservati all´assunzione dei cittadini extracomunitari, distribuiti in questi giorni negli uffici postali. Il Ministero ha anche adottato la circolare ministeriale 27/02/2006 n.6 con la quale ha fornito uan serie di chiarimenti. In particolare i datori di lavoro che intendono assumere con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale un cittadino dei seguenti Paesi neocomunitari: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, dovranno inviare allo Sportello Unico per raccomandata A.R., la domanda di nulla osta al lavoro utilizzando la modulistica scaricabile da questo sito o da quello del Ministero dell'Interno. Alle domande va allegata la fotocopia di un documento di identità sia del datore di lavoro che del lavoratore straniero. La spedizione delle domande, che ricordiamo può essere fatta da qualunque ufficio postale, potrà avvenire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero da venerdì 3 marzo 2006 dato che la pubblicazione è prevista per il 2 marzo. Le domande spedite anteriormente sono irricevibili. Con il medesimo plico postale, possono essere inviate anche più richieste riferite allo stesso datore di lavoro. Per il lavoro stagionale, le associazioni di categoria possono essere abilitate a trasmettere cumulativamente le richieste dei propri associati via internet, rivolgendosi al n. tel. 0646525939 oppure all'indirizzo e-mail: dlci.sui@interno.it per avere le necessarie istruzioni. I predetti recapiti sono riservati esclusivamente alle suddette richieste e non possono essere utilizzati per altre informazioni. Le 170.00 quote previste per i neocomunitari non verranno distribuite su base regionale ma rimarranno nel contatore unico nazionale. Il Minlavoro ricorda, infine, che il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro i prescritti termini di legge all´INPS, all´INAIL ed entro 5 giorni al competente Centro per l´Impiego l´avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro.