Il Ministero dell'Interno, con una nota pubblicata sul Portale Servizi, ha definito la nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell'Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno da parte dei lavoratori entrati in Italia con i flussi.

Più precisamente, il datore di lavoro, tramite la PEC indicata sull’istanza di rilascio del nulla osta, viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero.

Infatti, dopo l’ingresso sul territorio italiano, il datore di lavoro /richiedente dovrà accedere all’Area riservata del Portale Servizi ALI, selezionare la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), cliccare sull’icona “Inserisci dati frontiera» ed inserire le informazioni richiesteunto di ingresso/frontiera (provincia e comune italiani), data di ingresso sul territorio nazionale e numero di visto rilasciato al lavoratore straniero. Dovrà poi informare lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero.

Successivamente, il datore di lavoro riceve una ulteriore PEC, recante in allegato il contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D. Lgs. n 286/1998.

Il contratto, dopo essere stato sottoscritto, dovrà essere trasmesso allo Sportello Unico, effettuandone il relativo caricamento nel Portale Servizi ALI, che provvede alla verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.

Nella PEC con la quale viene trasmesso il contratto di soggiorno, viene anche chiarito che, se ricorrono i presupposti normativi per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, il sistema informatico renderà disponibile nell’Area riservata del Portale Ali, un’apposita sezione, nella quale dovranno altresì essere riportati i dati necessari alla generazione del predetto Accordo per la firma da parte del lavoratore.

In tal caso, dovranno essere inseriti i dati necessari alla sottoscrizione dell’Accordo, che saranno visibili automaticamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Successivamente, il datore di lavoro riceverà una nuova PEC, nella quale è allegato l’Accordo di Integrazione, recante i dati inseriti nell’Area riservata, nonché la firma dell’Amministrazione. L’Accordo va sottoscritto dal lavoratore e trasmesso allo Sportello Unico per l’immigrazione che lo verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.

Acquisito e validato il contratto di soggiorno, lo Sportello Unico per l’immigrazione trasmette al datore di lavoro, tramite PEC, i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno, che devono essere consegnati al lavoratore, ai fini dei seguiti presso gli Uffici Postali e presso la competente Questura.

 

Più precisamente, con il kit di primo ingresso, comprensivo di: contratto di soggiorno firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, moduli 1 e 2 del modello 209, documento attestante il codice fiscale definitivo del lavoratore, documento del lavoratore e pagina recante il visto, il lavoratore potrà recarsi presso gli Uffici Postali per l’avvio della fase di richiesta del permesso di soggiorno.

La nota ministeriale ricorda che, in riferimento alla busta per la spedizione, nelle more che vengano rese disponibili le buste presso gli Uffici Postali (da ottobre 2025), l’acquisizione della busta stessa, necessaria a contenere il Modello 209 e la relativa documentazione associata per la presentazione dell’istanza di Permesso di Soggiorno presso gli uffici postali, dovrà avvenire in autonomia attraverso i canali commerciali dotati di materiale di cancelleria (tabaccherie, cartolerie, empori, etc.).

La busta, di formato A4, dovrà essere compilata replicando fedelmente (contenuti e posizionamento sulla busta) quanto indicato nel “layout” che sarà riportato nella PEC con cui viene inviato il Modello 209. La denominazione della Questura/Ufficio di Immigrazione da indicare sulla busta è indicata in testa al Modello 209. I bollettini saranno disponibili direttamente presso gli Uffici Postali.

Infine, il Ministero dell’interno fa presente che il contratto di soggiorno sottoscritto e l‘accordo di integrazione firmato dal lavoratore possono essere trasmessi allo Sportello Unico per l’immigrazione contestualmente e che le comunicazioni trasmesse al datore di lavoro sono altresì inoltrate, per informazione, all’indirizzo mail collegato allo SPID/CIE dell’utente ( ad es. facente parte di associazioni di categoria..) che ha inserito la domanda di nulla osta nel Portale Servizi ALI per conto del datore di lavoro.