Sul sito governativo dedicato all’immigrazione, integrazionemigranti.gov.it, il 23 aprile 2024 sono state pubblicate le FAQ che rispondono alle domande più frequenti aventi ad oggetto il Protocollo di Intesa previsto nel quadro di attuazione delle procedure semplificate per gli ingressi per lavoro nell’ambito del decreto flussi, sottoscritto il 3 agosto 2022 dal Ministero del lavoro e le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'adesione al Protocollo è ancora aperta e le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale che desiderano aderire, possono inviare apposita richiesta all'indirizzo DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it, a seguito della quale si riceveranno le indicazioni per la successiva sottoscrizione.

Si ricorda che nell’ambito delle semplificazioni sulle procedure dei flussi di ingresso introdotte in via sperimentale dal DL 73/2022 (poi messa a regime dal DL 20/23 che ha modificato l’art. 24 bis del Testo Unico Immigrazione), è stata variata la procedura relativa alla verifica dei requisiti richiesti dalla legge ai datori di lavoro per poter assumere un lavoratore straniero. In particolare, è stato previsto che tra la documentazione che il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta al lavoro vi è anche l'asseverazione, ovvero un documento attraverso il quale professionisti o organizzazioni datoriali (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato), certificano il rispetto da parte del datore di lavoro dei presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. In base alle nuove norme, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, all'interno della procedura di rilascio di nulla osta, le verifiche, prima di competenza dell’Ispettorato Nazionale del lavoro,  devono essere ora fatte, prima dell’invio della domanda,  da alcune categorie di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti ecc.).

In tale contesto, ulteriori semplificazioni sono state previste quando le richieste di nulla osta vengono presentate, per conto del datore di lavoro,  dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora abbiano sottoscritto o aderito ad un apposito Protocollo di intesa con il Ministero del lavoro.

Possono sottoscrivere il Protocollo di intesa previsto dall’articolo 24 bis  TUI esclusivamente le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale riconosciute tali ai sensi dei criteri indicati dalla circolare del Ministero del lavoro n. 14/1995. Restano esclusi i Patronati.

Si ricorda che il rilascio dell’asseverazione ha ad oggetto il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell'ambito del decreto flussi rispetto alla capacità patrimoniale, all'equilibrio economico-finanziario, al fatturato, al  numero dei dipendenti e al tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche, è rilasciata apposita asseverazione, che il datore di lavoro trasmette allo sportello unico per l'immigrazione unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero (nell'ambito della procedura di richiesta di nulla osta).

Come sopra accennato per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro il Protocollo di intesa non è necessaria l’asseverazione. Usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro che intende assumere  un lavoratore straniero nell’ambito della procedura prevista dal decreto flussi, è quindi esonerato dalla presentazione dell'asseverazione.

Infatti, le organizzazioni datoriali firmatarie del protocollo si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell'ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, del fatturato, del numero dei dipendenti, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari. Concretamente, le organizzazioni datoriali acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a  cinque anni anche al fine di eventuali verifiche da parte dell’Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.

Si ricorda inoltre un’altra semplificazione. In particolare, come precisato dalla circolare interministeriale del 27 ottobre 2023 prot. 5969, in caso di sottoscrizione del Protocollo di Intesa, trova applicazione l'art. 27, comma 1-ter, del TUI, secondo il quale "il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato" e trasmesso per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

In pratica, in base  a tale semplificazione, dopo la presentazione della domanda, non occorre attendere il rilascio del nulla osta al lavoro, ma la proposta di contratto di soggiorno viene direttamente trasmessa alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto d’ingresso.