Flussi di ingresso 2005: le istruzioni ministeriali
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con le circoalri 1 e 2 del mese di gennaio 2005, fornisce le prime istruzioni in merito ai due decreti sui flussi di ingresso 2005 in attesa di essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità ricordaimo che da quest'anno le richieste di autorizzazione per motivi di lavoro da inviare alla DPL territorialemnte competente possono essere inoltrate soltanto a mezzo di raccomandata spedita dagli uffici postali dotati di affrancatrice che attesti la data e l'orario di invio. Se l'ufficio ne è sprovvisto. il personale può apporre a mano sulla busta l'orario di spedizione.
I due DPCM datati 17/12/2004 (di cui si attende a breve la pubblicazione sulla G.U.) fissano le quote di ingresso per l'anno 2005 in 79.500 unità sia per gli extracomunitari che per i neocomunitari.
Rimane invariata la procedura già adottata lo scorso anno dal Minsitero in base alla quale le quote per gli extracomunitari verranno ripartite tra le regioni mentre quelle assegnate ai neocomunitari rimarranno a livello centrale nel contatore unico nazionale.
Comunque ricorda il Ministero del lavoro l'invio delle domande non potrà avvenire prima delal pubblicazione sulla G.U. dei due DPCM. Se effettuato prima le domande si intendono inammissibili. Inoltre non è possibile cumulare più domande in un unico invio, salvo che non si tratti dello stesso datore di lavoro o di associazione di categoria per conto dei propri associati.
Alla domanda deve essere alelgata una copia del proprio documento d'identità e una copia del passaporto del lavoratore straniero.
L'ingresso dello straniero chiamato a svolgere attività stagionale per non più di 9 mesi deve essere conteggiato una sola volta. In questi casi la richiesta di proroga può essere consegnata a mano alla DPL.
Infine per quanto riguarda i lavoratori domestici viene introdotta la novità in base alla quale il requisito della capacità economica che deve possedere il datore di lavoro è da ritenersi soddisfatto in caso di reddito annuo al netto dell'imposta di importo almeno pari al doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere maggiorata dei relativi contributi.