Il Ministero dell’Interno, con la nota n. 3500 del 25/05/2010 ha diffuso la nota del Ministero degli Affari esteri del 27/04/2010  che ha fornito precisazioni in merito alla concessione del visto d’ingresso per lavoro autonomo così come previsto dal decreto flussi stagionali 2010 (DPCM 01/04/2010) .
Secondo il MAE le 4.000 quote d’ingresso riservate al lavoro autonomo (di cui 1.500 unità destinate alle conversioni dei permessi di soggiorno già rilasciati e 2.500 unità destinati al rilascio di nuovi visti d’ingresso), non possono essere rilasciate per lo svolgimento di attività di collaborazione (coordinata e continuativa ovvero a progetto).
Inoltre il rilascio del visto in favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti attiva nel nostro Paese, come risulta dall’esame del certificato camerale, da almeno 3 anni.
Spetta alle Rappresentanze diplomatico-consolari valutare se l’attività autonoma che il cittadino straniero vuole intraprendere in Italia è d’interesse per l’economia italiana così come richiesto dal decreto flussi.
In merito alla disponibilità del reddito annuo richiesto per l’ottenimento del visto per lavoro autonomo (non inferiore a euro 8.500), la nota ministeriale sottolinea che questa non può essere dimostrata mediante ricorso a fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
L’attestazione relativa all’astratta individuazione delle risorse necessarie all’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere (che il richiedente straniero dovrà dimostrare di disporre in Italia), rilasciata dalla competente CCIAA, non potrà risultare inferiore a euro 4.962,36 equivalenti alla capitalizzazione su base annua di un importo mensile pari all’assegno sociale.
Per quanto riguarda i visti per lavoro autonomo concessi ai sensi dell’art. 27, c.1 T.U. immigrazione (solo per le ipotesi individuate dalle lettere a), b), c) e d)), al di fuori dei flussi d’ingresso, il Ministero precisa che per questi si dovranno riportare nel campo “anno flussi” esclusivamente 4x (xxxx).
Chiarimenti vengono forniti anche per l’ingresso per lavoro subordinato stagionale. Il Ministero ricorda che il visto d’ingresso può essere rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane  esclusivamente in presenza dello specifico nulla osta telematico nominativo, inviato direttamente dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso la Rete Mondiale Visti (RMV).
Inoltre i visti dovranno sempre riportare, nel campo relativo all’anno flussi nella Rete Mondiale Visti, l’anno flussi corrente che non è determinato dall’anno solare di rilascio del visto, ma da quello al quale è riferito il Decreto di programmazione e quindi in questo caso il 2010.