Flussi stagionali 2011: obbligatoria la comunicazione dell'assunzione entro 48 ore
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 13/05/2011 n.10738, ha ricordato che i datori di lavoro, la cui richiesta di nulla osta all’ingresso di cittadini extracomunitari residenti all’estero, ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro stagionale, è stata accolta dallo Sportello Unico per l’immigrazione nell’ambito del decreto flussi 2011 (DPCM 17/02/2011), sono tenuti entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'impiego.
L’Istituto previdenziale ricorda anche che se il datore di lavoro non è più interessato all’assunzione, all’atto della presentazione presso lo Sportello unico, e sussistono motivate giustificazioni, può subentrare un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.
Invece la richiesta di revoca del nulla osta già concesso viene accolta soltanto se non è stato ancora rilasciato il visto d’ingresso (sempreché sussistono cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate).
In merito al permesso di soggiorno pluriennale per lavoro stagionale, il messaggio 10738/2011 evidenzia che non può essere rilasciato in quanto il formato del documento elettronico, in linea con la normativa europea, non consente l’inserimento di altre date. Quindi il permesso di soggiorno in possesso del lavoratore sarà quello consueto per lavoro stagionale.
Per gli anni successivi al primo, ovvero per il secondo ed il terzo anno, è in corso di predisposizione un modello telematico di comunicazione, che entrerà in uso a partire dal 1° gennaio 2012, con il quale il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l’assunzione del lavoratore. Questa conferma potrà essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno. La comunicazione sarà inviata al ministero degli affari esteri ai fini del rilascio del visto d’ingresso. Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.
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