Focus delle Entrate sulle novità fiscali per il 2013
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, ha fornito un riepilogo delle novità fiscali 2013, alla luce, soprattutto, delle disposizioni contenute nella L. 228/2012 (legge di stabilità) e del DL 179/2012 (L. 221/2012).
Tra le novità in materia di lavoro, si segnalano le seguenti:
- Agevolazione Irpef per i lavoratori frontalieri. L’art. 1, comma 549, della legge 228/2012 ha prorogato, anche per l’anno 2013, l’agevolazione IRPEF per i c.d. frontalieri nella medesima misura già prevista per l’anno 2012. Pertanto, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo dell’anno 2013 per l’importo eccedente 6.700 euro.
Per quanto concerne l’acconto dell’IRPEF dovuta per il medesimo anno 2013, rimane fermo che la relativa determinazione deve avvenire non tenendo conto del beneficio fiscale in esame. In altri termini, la misura dell’acconto dovuto per il 2013 deve essere determinata facendo comunque concorrere al reddito complessivo l’importo di 6.700 euro (importo dell’agevolazione comune per gli anni 2012 e 2013).
Infine, il comma 549 prevede che la misura dell'acconto dell'IRPEF dovuto per l'anno 2014 debba essere determinato non tenendo conto dell’agevolazione in esame;
- Deduzioni Irap. Il comma 484 della legge di stabilità 2013 ha apportato alcune modifiche all’art. 11 del D.Lgs. 446/1997 (“decreto IRAP”).
Si tratta, in particolare, di modifiche agli importi dei componenti ammessi in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Un primo intervento, riferito alla “deduzione base”, prevede che:
1) l’importo deducibile (su base annua) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta sia incrementato da 4.600 euro a 7.500 euro;
2) l’importo deducibile (su base annua) per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni sia incrementato da 10.600 euro a 13.500 euro.
Un secondo intervento, stabilito con riferimento alla “deduzione maggiorata”, di cui al punto 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del Decreto IRAP, prevede:
1) l’incremento da 9.200 euro a 15.000 euro dell’importo deducibile (su base annua) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
2) l’incremento da 15.200 euro a 21.000 euro dell’importo deducibile (su base annua) per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni impiegati nelle medesime regioni.
Un ultimo intervento, infine, ridefinisce i limiti di deducibilità di cui al comma 4-bis dell’art. 11 del citato decreto IRAP.
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