La fondazione dei Consulenti del lavoro hanno diramato il terzo principio in materia di lavoro a tempo parziale dopo le modifiche della riforma del lavoro (DLgs 276/2003). In particolare si precisa che se il contratto collettivo non fissa l'orario normale di lavoro, operando il limite legale di 40 ore, le ore aggiuntive della prestazione devono essere considerate straordinario solo al superamento di tale limite. In materia pensionistica i consulenti ritengono incostituzionale il diverso trattamento tra part time verticale e orizzontale: a parità di ore il part timers orizzonatale si vede accreditate più settimane rispetto al part timers verticale.