La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell'Ordine Consulenti del lavoro, con il parere n. 7 del 22 settembre 2009, ha fornito chiarimenti in merito alle regole sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
Al riguardo, la Fondazione ha precisato che di regola la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Pertanto, i diritti maturati durante il rapporto di lavoro possono essere perduti a causa dell'inerzia mantenuta dal loro titolare in costanza del rapporto stesso (art. 2935 c.c.; v. Cass. 15 febbraio 1962 n. 308, Mass. giur. lav., 1962, 144; Cass. 19 gennaio 1965 n. 98, Mass. giur. lav., 1965, 100). La Corte Costituzionale con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63 (in Mass. giur. lav., 1966, 133) ha infatti dichiarato l'illegittimità degli art. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c. nella parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
La Consulta ha ritenuto che il lavoratore potrebbe non esercitare il proprio diritto per il timore reverenziale nutrito nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, la Corte ha differito l'inizio della decorrenza della prescrizione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte Costituzionale ha stabilito che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità.
In conclusione, per i lavoratori assistiti dalla stabilità reale (art. 18 L. n. 300/1970) la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre durante il rapporto, a partire dal momento in cui matura ogni singolo diritto (di solito mese per mese, con la percezione della retribuzione in busta paga).
Invece, per i lavoratori non assistiti dalla stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla fine del rapporto, a partire dalla quale i lavoratori hanno cinque anni per rivendicare i crediti relativi all'intera vita professionale intercorsa con il datore di lavoro.