Fondazione Studi CDL: emanato il IX principio sul TFR
A cura della redazione

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha emanato in data 5/07/2007 il IX principio di interpretazione delle leggi in materia di lavoro in merito al TFR e la previdenza complementare.
Tra le novità di maggiore interesse ricordiamo:
- in caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno la quota di TFR deve essere determinata avendo riguardo all'unità di misura minima stabilita nel mese dovendo computare come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
- in merito al concetto di non occasionalità della prestazione devono essere esclusi i compensi sporadici ed occasionali, ossia quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, come ad esempio le somme erogate una tantum a titolo di liberalità non collegate al rendimento del lavoratore o all'andamento aziendale.
- il compenso per lavoro straordinario va escluso dalla retribuzione utile per il TFR solo se erogato per prestazioni a carattere saltuario legate a picchi anomali. Ai fini dell'inclusione è sufficiente che il compenso sia riconosciuto per prestazioni espletate con frequenza, ma non necessariamente con periodicità assoluta, connesse alla particolare organizzazione del lavoro.
- in merito al computo nella base di calcolo della retribuzione in natura ed in particolare con riferimento all'utilizzo dell'autovettura, è necessario determinare l'importo utilizzando un criterio di ragionevolezza, che può anche fondarsi sulle tariffe ACI, ma che deve tener conto dell'effettivo utilizzo dell'auto per ragioni personali.
- nell'ambito delle assenze non forma base di calcolo la retribuzione dovuta o che avrebbe dovuto percepire la lavoratrice che utilizza il periodo di congedo parentale.
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