L’Inps, con la circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, ha illustrato la disciplina dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015, quale misura di sostegno al reddito, assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste per la CIGO e la CIGS, in favore dei lavoratori operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni.
Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, l’Inps sottolinea che alle domande di assegno ordinario presentate dal 24 settembre 2015, si applicano le nuove disposizioni relative a: misura della prestazione; durata massima della prestazione; modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni; misura della prestazione, causali, durata e termini di presentazione della domanda; contributi di finanziamento; contribuzione correlata; disposizioni generali. Alle domande presentate dal 24 settembre 2015, per eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data, si applicano le modalità di presentazione della domanda ove previste dai singoli decreti istitutivi. In più, alle stesse, ai fini del computo dei limiti di durata, si prendono in considerazione esclusivamente i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 24 settembre 2015. Stante l’immediata applicabilità della nuova disciplina, per le domande presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, non trovano applicazione le norme relative alla gestione di eventuali periodi transitori, previste dai singoli decreti di adeguamento dei Fondi.
L’assegno può essere richiesto, a titolo esemplificativo, per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; contratto di solidarietà; procedure concorsuali con continuazione dell’attività di impresa (fino al 31/12/2015). Per le prime due causali si attende un decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 60 giorni, per la definizione dei criteri di esame delle domande di concessione.
Per quanto riguarda la misura della prestazione, la circolare, dopo aver ricordato che deve essere di un importo almeno pari all’integrazione salariale e che la quantificazione è rimessa alla volontà delle parti, sottolinea che ai fondi di solidarietà non è applicabile la riduzione di cui all’art. 26 della L. n. 41/1986.
La domanda di assegno ordinario deve essere presentata, esclusivamente on line, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. Si tratta di termini ordinatori, il cui mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
In considerazione dell’immediata operatività del D.lgs. 148/2015, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 24 settembre e il 16 dicembre 2015 è neutralizzato.