L’INPS, con il messaggio 27/10/2011 n.20343, ha precisato che se la data di scadenza dell’assegno straordinario a carico dei Fondi di sostegno al reddito di settore,indicata nella domanda non tiene conto della nuova disciplina introdotta dalla L. 148/2011, che anticipa al 2014 il progressivo aumento del requisito anagrafico pensionistico per le lavoratrici del settore privato, le aziende sono tenute a presentare una nuova istanza o ad integrare la precedente.

Infatti il diritto all’assegno di sostegno al reddito a carico dei Fondi di settore istituiti presso l’INPS, ai sensi dell’art. 2, c.28 L. 662/1996, è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria. In sostanza il diritto alla pensione del lavoratore deve essere verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti pensionistici che saranno in vigore alla data di uscita dal Fondo di sostegno.

Poiché come sopra ricordato detti requisiti verranno modificati a decorrere dal 2014, la data di scadenza dell’assegno straordinario dovrà tener conto di tale modifica.