Fondi elettrici e telefonici: opera d'ufficio il trasferimento all'INPS per i cessati entro il 30 luglio 2010
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 28/10/2011 n.20476, ha ricordato che per tutti coloro che hanno cessato l’iscrizione ai Fondi telefonici ed elettrici entro il 30 luglio 2010, senza diritto alla pensione, il trasferimento della contribuzione all’AGO opererà d’ufficio, ovvero su segnalazione degli interessati ovvero ancora all’atto della liquidazione della pensione, con le modalità delineate nella circ. 142/2010.
Dovranno invece presentare apposita istanza di trasferimento all’AGO entro il termine perentorio del 18 novembre 2011, sempre che la ricongiunzione non si sia perfezionata con il pagamento totale dell’onere, i lavoratori che hanno trasferito nell’AGO, a titolo oneroso, la contribuzione versata in tali Fondi ed i lavoratori che si siano avvalsi della ricongiunzione per far confluire nel Fondo i periodi fatti valere in altre gestioni, al fine di perfezionare il diritto alla pensione, non raggiunto sulla base della sola contribuzione maturata nell’ordinamento speciale.
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