Fondi pensione, l'intangibilità trova il limite del sequestro penale
A cura della redazione
La Covip, con la risposta a quesito del 7 settembre 2010, ha precisato che il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo non può essere invocato in presenza di un sequestro penale o preventivo.
Le disposizioni di cui all’art. 11, comma 10, del d.lgs. n.252/2005, stabiliscono il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e fissa dei limiti alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della prestazione previdenziale erogate al termine della fase di accumulo. In particolare le previsioni normative possono essere così sintetizzate:
1. la posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore né disponibile da parte del lavoratore stesso;
2. le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria (i limiti normativi al sequestro e al pignoramento della pensione di base sono disciplinati dall’art. 2 del D.P.R. n.180/1950, nell’ammontare massimo di un quinto della pensione stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali).
3. i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell’iscritto sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli.
La logica cui il nostro ordinamento giuridico si ispira nel statuire il principio di intangibilità della posizione individuale dell’iscritto nella fase di accumulo, e ai limiti alla sequestrabilità/pignorabilità e cedibilità della prestazioni pensionistiche, deve essere ravvisata nella tutela della funzione previdenziale propria della previdenza complementare. La norma detta, pertanto, una rete di protezione, da azioni esecutive e cautelari, al fine di apprestare particolare tutela al credito dell’iscritto a previdenza complementare per le somme, tipicamente previdenziali, dovute dal fondo pensione.
La posizione individuale di previdenza complementare non dovrebbe quindi assolutamente formare oggetto di sequestro conservativo in fase di accumulo mentre le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie potrebbero essere oggetto di sequestro conservativo solo nei limiti di un quinto. Ma come si atteggia il fondo pensione nei confronti delle disposizioni in materia di “Fondo Unico Giustizia” di cui all’art. 61, comma 23 del decreto-legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008? Lo chiarisce la Covip con una articolata ed esaustiva Risposta a quesito fornita ad una Associazione che ha formulato una richiesta di parere. In questo caso, lungi dal venire in gioco interessi creditori di soggetti terzi, precisa l’Autorità di Vigilanza, vi è l’interesse superiore dell’ordinamento alla repressione dei reati. Tale interesse è da ritenersi così sovraordinato rispetto alle ragioni creditorie dell’iscritto a previdenza complementare.
Da ciò dovrebbe, derivare l’impossibilità di invocare in questi casi l’applicazione dell’art.11, comma 10, del d.lgs. n.252/2005 laddove si sia in presenza di un sequestro penale o preventivo. Avendo presente il criterio di selezione sopra individuato, occorre dunque verificare, conclude la Covip, di volta in volta, quale è il tipo di provvedimento adottato, al fine di valutare quale normativa – tra quella in materia di FUG e quella di cui al d.lgs. n.252/2005 – debba ritenersi prevalente.