Sulla G.U. n. 12 del 16/01/2010 è stato pubblicato il decreto 27/10/2009 con il quale il Ministero del lavoro ha provveduto a definire le procedure e le modalità di funzionamento dell'anagrafe dei fondi  sanitari integrativi e degli enti,  casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, c. 2, lettera a) del TUIR.
Lo stesso decreto ha anche definito i criteri e le modalità per il calcolo della quota di risorse destinate all'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, prestazioni per il recupero della salute per soggetti temporaneamente inabili e prestazioni di assistenza odontoiatrica, e per la verifica che tale quota non sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale  di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR.
Il Ministero ha inoltre previsto che i fondi sanitari siano tenuti ad iscriversi ovvero a rinnovare l'iscrizione entro il 31 luglio di ciascun anno. Per il 2010 l'iscrizione deve avvenire entro il 30 aprile. L'iscrizione si perfeziona con la trasmissione telematica della seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) regolamento; c) nomenclatore delle prestazioni garantite; d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente; e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare (il ministero rilascia, in via telematica, specifica attestazione).
Gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, al fine del rispetto della soglia delle risorse vincolate (20%), dal 2011, al momento dell'iscrizione all'Anagrafe o del relativo rinnovo, trasmettono, in aggiunta alla documentazione di cui al precedente punto, certificazione a firma del legale rappresentante, che indichi, per l'anno precedente, al netto delle spese generali:
a) l'ammontare delle risorse impegnate che, nella modalità di prestazioni direttamente erogate o di rimborsi a fronte di spese sanitarie dei propri assistiti, si riferiscano a prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, alle prestazioni per il recupero della salute per soggetti temporaneamente inabili e alle prestazioni di assistenza odontoiatrica, e delle risorse impegnate che, nella modalità di erogazione di somme anche forfetariamente stabilite, si riferiscano a prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e a prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, relative a soggetti il cui stato di non autosufficienza sia  attestato da idonea certificazione medica;
b) l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti;
c) percentuale dell'importo di cui alla lettera a) sull'importo di cui alla lettera b). 
3. I fondi sanitari già iscritti all'Anagrafe nell'anno precedente, rinnovano l'iscrizione con la conferma della documentazione invariata, con la trasmissione di quella modificata e con la compilazione delle nuove informazioni relative all'attività gestionale;
4. Il perfezionamento dell'iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe ovvero il relativo rinnovo:
- relativamente ai fondi sanitari integrativi, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008 (prestazioni sanitarie e socio sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione).
- relativamente agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008 (complesso delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie assicurate dai relativi statuti che non rientrano nell'ambito  di operatività dai fondi sanitari), nonché per la verifica della soglia delle risorse vincolate (20%).
5. Il funzionamento a regime  dell'Anagrafe verrà definito con apposito decreto;
La soglia delle risorse vincolate si intende rispettata a condizione che, su base annua, le risorse specificamente impegnate per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. d) (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, prestazioni per il recupero della salute per soggetti temporaneamente inabili e prestazioni di assistenza odontoiatrica), non siano inferiori al 20 per cento del totale delle risorse impegnate per l'erogazione complessiva delle prestazioni garantite ai propri assistiti al netto delle spese gestionali, in coerenza con i dati comunicati all'Anagrafe dei fondi sanitari.
Il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua, a partire dall'anno gestionale 2010, costituisce condizione per considerare rispettati gli ambiti di intervento fissati dal Ministro della salute e conseguentemente, a partire dall'anno 2012, per beneficiare, annualmente, del trattamento fiscale agevolato ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR.