L’Agenzia per la coesione territoriale, con la nota 10 ottobre 2016, n. 8321, ha precisato che le Autorità di Gestione dei Programmi operativi (PO) cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), non possono subordinare la fruizione dei benefici per i liberi professionisti a vincoli e/o condizioni che hanno l’effetto di limitare, inibire ed ostacolare la partecipazione ai relativi bandi/procedure di selezione.

La precisazione fa seguito all’art. 1, c. 821 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che conformandosi alle previsioni del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo ha previsto che i Programmi operativi nazionali e i Programmi operativi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) rientranti nella Programmazione 2014-2020 si intendono estesi anche ai liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

In sostanza la norma chiarisce che i liberi professionisti possono accedere alle misure previste dai POR e PON FSE e FESR, in quanto qualificati PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE, del 6 maggio 2003; tale qualificazione non lascia, pertanto, adito alla prefigurazione di limiti soggettivi con riferimento all'individuazione dei potenziali destinatari delle misure in esame.

Infatti la citata Raccomandazione considera impresa qualsiasi entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse le entità che svolgono attività a titolo individuale, così recependo la consolidata interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla nozione di impresa rilevate ai fini dell'applicazione degli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Ne consegue che contrasta con le disposizioni di legge condizionare una determinata agevolazione, per i soggetti esercenti professioni per le quali non sia richiesta l'iscrizione in appositi ordini o albi, non costituiti in società iscritte al Registro delle imprese, alla necessaria iscrizione ad associazioni professionali presenti nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e al possesso dell'attestazione rilasciata dalle associazioni professionali ai sensi dell'art. 7, comma 1 della medesima legge.

Restano invece salvi gli obiettivi e le scelte contenuti nei Programmi operativi ed i relativi criteri di selezione e ammissibilità degli interventi finanziabili dai predetti programmi, nella misura in cui tali criteri siano coerenti, attinenti e proporzionati alle finalità perseguite dagli stessi e non costituiscano, quindi, modalità indiretta ovvero vincolo e/o condizione che abbiano l'effetto di limitare, inibire, ostacolare la piena partecipazione dei liberi professionisti, così come resta ferma la prescrizione, nei confronti di tutti i partecipanti alla gara, circa il possesso dei necessari requisiti di capacità tecniche e professionali, nonché economiche e finanziarie richiesti dalla procedura di selezione in questione, che, a loro volta, come è noto, devono risultare attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto pubblico.