Fondo bilaterale artigianato: il criterio di calcolo dei contributi non è conforme alla normativa
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 4/01/2016 n.29, ha precisato che non è conforme alla disciplina di cui al D.lgs. 148/2015 il criterio di calcolo del prelievo contributivo proposto dalle parti firmatarie dell’accordo interconfederale per l’adeguamento delle fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato del 10/12/2015.
Infatti, secondo il Ministero, il criterio proposto basato sulla retribuzione imponibile previdenziale media del comparto artigianato, penalizza i lavoratori con una retribuzione più bassa, in quanto questi subirebbero un prelievo contributivo più elevato rispetto a quello che, invece risulterebbe se l’aliquota fosse applicata alla retribuzione imponibile effettivamente percepita, tanto più che, nella determinazione della misura dell’assegno ordinario corrisposto ai lavoratori, che deve essere almeno pari all’integrazione salariale, il parametro di riferimento torna ad essere costituito dalla retribuzione che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate.
Pertanto la nota ministeriale invita le parti firmatarie ad esplicitare, in una nuova nota di accompagnamento dell’accordo, l’applicazione dell’aliquota di contribuzione ordinaria, pari allo 0,45%, avendo come base di calcolo la retribuzione imponibile previdenziale di ciascun lavoratore.
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