L’Inps, con il messaggio n. 2655 del 23 giugno 2017, ha specificato che le domande relative all’assegno emergenziale del Fondo per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, potranno essere presentate, da parte dell’azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo.

L’istruttoria delle domande sarà avviata soltanto a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore interessato, consentendo in tal modo all’Istituto di procedere alla stima dell’importo del finanziamento richiesto e di sottoporre le stesse, all’esito positivo dell’istruttoria, all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo.

Il contributo dovuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D. Interm. n. 83486/2014, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale, contenente la quantificazione del contributo medesimo.