Il credito del lavoratore verso il Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto ha natura previdenziale, con la conseguenza che non si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall'art. 2948 c.c. (Cass. n. 27917 del 19/12/2005). Infatti spiega la Suprema Corte il diritto alla prestazione del Fondo non nasce in forza del rapporto di lavoro ma del distinto rapporto assicurativo- previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata).