Fondo nuove competenze, nuova FAQ su progetto formativo e soggetti erogatori
A cura della redazione

L’ANPAL, con un comunicato stampa del 29 dicembre 2020, ha reso noto che è stato pubblicato un nuovo aggiornamento delle FAQ del Fondo nuove competenze. Si tratta della FAQ numero 16, relativa alla sezione progetto formativo e soggetti erogatori.
D. Con riferimento ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, “I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda”, tutti i percorsi devono concludersi entro i 90 giorni o è sufficiente avviarli entro tale tempistica? Si può prevedere di fare la formazione direttamente nel 2021?
R. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere quindi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. Si precisa che il termine dei 120 giorni si applica per tutte le imprese che utilizzino i suddetti Fondi per il finanziamento delle attività formative, sia in caso di istanze singole presentate dalle aziende stesse che di istanze cumulative presentate dai Fondi.
I termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.
Si conferma che le attività formative potranno iniziare anche nel 2021, purché si concludano entro 90 (o 120) giorni dall'approvazione della domanda da parte dell'ANPAL ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020.
Il termine per la sottoscrizione degli accordi è fissato ad oggi al 31/12/2020. Questo termine potrà essere prorogato previa modifica del DM attuativo.
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