La Covip, con la risposta del mese di ottobre 2024, ha precisato che è possibile il riscatto da parte dell’aderente a un fondo previdenziale dei contributi contrattuali accumulati, nel caso in cui abbia modificato l’attività lavorativa svolta, dato che tale situazione può essere qualificata come perdita dei requisiti di partecipazione.

In particolare, alla Commissione di vigilanza è stato chiesto se la posizione previdenziale dell’aderente contrattuale, che ha manifestato la propria intenzione di non trasformare l’adesione contrattuale in volontaria, possa essere riscattata per perdita dei requisiti di partecipazione (ex art. 10, comma 1, del Decreto lgs. 124/1993), dato che lo stesso lavoratore, non appartenendo più ad un determinato contesto produttivo, non risulta più destinatario del contributo datoriale, pur rimanendo un lavoratore dipendente.

A tal proposito la Covip richiama i chiarimenti già forniti n materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005, adottati il 17 settembre 2009, ed applicabili anche alla fattispecie di perdita dei requisiti di partecipazione di cui al previgente Decreto lgs. 124/1993.

In detti orientamenti interpretativi è stato osservato che per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza). Ciò è stato chiarito in relazione ad una situazione particolare, come quella di cessione di ramo d’azienda assistita dall’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alla forma pensionistica collettiva presso la quale i lavoratori ceduti erano già iscritti in forza del rapporto di lavoro con l’azienda cedente.

Secondo la Covip tale interpretazione può trovare applicazione anche nella diversa situazione in esame dove sono venuti meno, da un punto di vista sostanziale, i flussi contributivi datoriali futuri connessi all’adesione contrattuale, in ragione del mutato contesto lavorativo dell’aderente. La nuova situazione lavorativa dell’aderente colloca, infatti, lo stesso al di fuori dell’area dei destinatari della contribuzione contrattuale al Fondo.