Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: modificati modalità e criteri di riparto delle risorse
A cura della redazione

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, il decreto 27/10/2011 del Ministero del Lavoro, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che abroga il precedente DM 4/02/2010 e ridefinisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
La necessità di modificare le previgenti disposizioni nasce dall’esigenza di eliminare ogni riferimento a dati identificativi delle persone disabili in considerazione dell’assenza di un’espressa disposizione di legge o di un atto di natura regolamentare idonei al trattamento di questi dati che sono da considerarsi dati sensibili oltre all’esigenza di conformarsi ai regolamenti della Commissione UE 800/2008 e 794/2004.
Il riparto delle risorse viene effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato.
Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile assunto per una percentuale che varia da 0,25 a 0,60 punti percentuali a seconda del tipo di assunzione effettuata.
I contributi possono essere concessi, oltre che per le assunzioni a tempo indeterminato anche per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.
Le regioni e le province autonome determinano l’entità del contributo concesso per ciascuna richiesta e lo erogano nell’ambito di 3 annualità assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo salariale realmente sostenuto dal datore di lavoro che ha effettuato l’assunzione, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo degli interventi attuati dal datore di lavoro.
L’erogazione di ciascuna annualità del contributo è subordinata alal verifica da parte dei servizi ispettivi della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabile al lavoratore disabile, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, così come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
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