L’INPS, con il messaggio n. 2230 del 14 luglio 2025, ha fornito chiarimenti sui criteri a cui i datori di lavoro interessati devono attenersi ai fini della stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni.

Si ricorda che il fondo eroga una prestazione integrativa dei trattamenti di CIGS/CIGO/AIS, garantendo ai beneficiari un trattamento complessivo pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del TFR, per la durata del periodo di concessione del beneficio. La prestazione può essere riconosciuta solo per le autorizzazioni concesse dopo il 14 febbraio 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

In analogia alla prestazione principale, anche il calcolo della prestazione integrativa è effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e segue le stesse modalità della prestazione principale. Ai fini della corretta determinazione della stima dell’importo della prestazione integrativa, l’INPS ha fornito utili esempi nell’allegato 1 al messaggio in commento. Come detto, il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR e corrisponde al dato fornito dal datore di lavoro con la trasmissione del flusso Uniemens del mese interessato, con la valorizzazione dell’elemento “MeseTFR” che, a sua volta, al suo interno contiene l’elemento “BaseCalcoloTFR”. che deve essere parimenti valorizzato.

Attualmente la procedura consente di presentare domanda esclusivamente per le prestazioni integrative con autorizzazioni concesse a pagamento a conguaglio. Durante la compilazione della domanda, la procedura propone automaticamente le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale, permettendo al datore di lavoro di completare la richiesta inserendo l'importo stimato complessivo della prestazione integrativa. Questo importo deve essere calcolato considerando i dati retributivi disponibili per ogni beneficiario e l'effettivo fabbisogno aziendale. L’importo stimato deve essere inserito al netto dell'importo corrispondente all'integrazione salariale lorda già liquidata per la prestazione principale.

Per le domande trasmesse prima della pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro che riscontrano difformità rispetto alla stima effettuata devono inviare una PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali entro il 13 agosto 2025, indicando il numero progressivo e il protocollo della domanda da modificare insieme al nuovo importo stimato.

Le istruzioni per le integrazioni di prestazioni già erogate a pagamento diretto saranno fornite con un successivo messaggio.