L’INPS, con il messaggio n. 3409 del 12 novembre 2025, ad integrazione e parziale correzione dei precedenti messaggi n. 1185/2025 e 2230/2025, ha fornito nuove istruzioni sulla prestazione integrativa di CIGO/CIGS/AIS erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

Le nuove istruzioni riguardano il procedimento di autorizzazione, il pagamento della prestazione a conguaglio e gli obblighi di versamento del contributo addizionale.

L’istituto ricorda che la modalità di pagamento della prestazione integrativa è la stessa della prestazione principale.

Istruttoria e definizione delle istanze di prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS

Al momento, è possibile autorizzare solo le prestazioni integrative di CIGO/CIGS/AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio.

L’esito dell’istruttoria della Direzione centrale Ammortizzatori sociali viene trasmesso al Comitato amministratore del Fondo e a seguito della delibera favorevole, la prestazione integrativa viene autorizzata.

L’autorizzazione della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS è reperibile nel Cassetto previdenziale del contribuente in Dati complementari - Cruscotto CIG e Fondi: il provvedimento di autorizzazione presenta una numerazione corrispondente al numero di autorizzazione della prestazione principale, salvo per la quinta cifra “5”, che è sostituita dalla cifra “6”.  

Al ticket unico sono abbinate le autorizzazioni della prestazione principale e della prestazione integrativa.

Rielaborazione degli Uniemens per il pagamento della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS

Una volta autorizzata la prestazione integrativa, gli Uniemens già trasmessi per conguaglio della prestazione principale sono utilizzati dall’Inps per il calcolo della prestazione integrativa: l’Istituto effettua una nuova elaborazione dei flussi e il datore di lavoro/intermediario non deve, quindi, effettuare ulteriori trasmissioni.

Affinché la prestazione integrativa possa essere regolarmente calcolata, i flussi della prestazione principale devono trovarsi nello stato “accreditato”.

Modalità di richiesta del pagamento a conguaglio della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS

La procedura Inps effettua il calcolo della prestazione integrativa oraria da erogare in base all’algoritmo di cui all’Allegato n. 1 del Msg. 2230/2025: il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile TFR e corrisponde al dato fornito nell’Uniemens del mese interessato (MeseTFR/BaseCalcoloTFR).

A rettifica del messaggio n. 1185/2025 che prevedeva “devono esporre nell’elemento NumAutorizzazione di CIGAutorizzata il numero di autorizzazione … relativa alla prestazione principale” i datori di lavoro o intermediari nel NumAutorizzazione devono ora indicare il numero di autorizzazione della prestazione integrativa, ossia il numero modificato con la cifra “6”.

La prestazione integrativa è erogata per l’intero periodo autorizzato e i beneficiari sono quelli inseriti nell’autorizzazione della prestazione principale.Il conguaglio può essere riconosciuto esclusivamente per gli importi relativi ai flussi che hanno superato i controlli di coerenza, di congruità e compatibilità e fino a capienza dell’importo autorizzato.

Nel caso si ecceda la capienza, il conguaglio non viene reso disponibile e il datore di lavoro può eventualmente richiedere all’Inps una rivalutazione dell’importo autorizzato.

Versamento del contributo addizionale della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS

Il contributo addizionale sulla prestazione integrativa è dovuto a prescindere dall’obbligo del contributo addizionale della prestazione principale.Viene calcolato in automatico dall’Inps per tutte le autorizzazioni di pagamento della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS e viene reso disponibile nel “Cruscotto CIG e Fondi”.