Fondo volo e calcolo delle pensioni
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 17/03/2008 n.7, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha reso noto che in merito alle prestazioni erogate dal Fondo Volo, qualora il limite massimo di retribuzione pensionabile successivo al primo risulti inferiore al precedente, si deve continuare a far riferimento al primo, il quale a sua volta funge da riferimento per l'anno successivo, così che in caso di riduzione delle retribuzioni di riferimento su cui si calcola il massimale, quello originario resterà invariato.
Questa è l'interpretazione resa dal Ministero del lavoro del comma 7, art.8, L. 480/88, modificata a seguito dei diversi interventi giurisprudenziali. Viene quindi modificato il sistema di calcolo del limite massimo della retribuzione pensionabile.
Secondo il Ministero la ratio della predetta disposizione normativa sta appunto nell'intento di salvaguardare il limite massimo di retribuzione pensionabile raggiunto, nel caso in cui la media delle retribuzioni, percepite dai dipendenti dell'azienda nazionale di navigazione maggiormente rappresentativa, diminuisca.
Con la circolare 7/2008 viene anche richiesta la corretta interpretazione dell'art.1quater, comma 1, DL 249/2004 (convertito nella L. 291/2004) secondo cui il limite massimo di pensione (pari all'80% della retribuzione pensionabile calcolata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite) trova applica solo per i lavoratori che alal data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi.
Secondo il Ministero questa norma deve essere interpretata nel senso che la variazione dei limiti massimi di pensione sia applicabile solo alle pensioni aventi decorrenza dal 1°gennaio 2004 senza comprendere quelle maturate anteriormente a tale data.
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