Fondo volo: pensione ai lavoratori iscritti con anzianità contributiva inferiore a 18 anni
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro rispondendo all'interpello n.38 del 15/05/2009 ha precisato che i limiti massimi di pensione di cui all'art. 24 della L. 859/1965, necessariamente riferibili all'ammontare complessivo e non a una quota della pensione (e a prescindere dal sistema di calcolo della pensione stessa), sono stati fatti salvi sia dal DLgs 164/1997 di armonizzazione del fondo volo, sia dalla L. 291/2004 che ha modificato il tetto per coloro che accedono al pensionamento con il sistema retributivo, lasciandolo in vita per gli altri trattamenti pensionistici.
La precisazione nasce da un dubbio sollevato dall'INPS - Fondo Volo, che aveva chiesto se fosse corretto applicare le disposizioni normative che disciplinano la materia dei limiti massimi di pensione per i lavoratori che accedono alle prestazioni pensionistiche con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31/12/1995 secondo il sistema del calcolo misto.
Il Ministero del lavoro ha risposto positivamente al dubbio sottolineando che se così non fosse i tetti pensionistici di cui alla L. 859/1965 non avrebbero più alcuna possibilità di applicazione, in quanto il tetto pensionistico da un lato si determina sulla base della media di tutte le retribuzioni soggette a contributo e dall'altro dovrebbe applicarsi solo su una parte della pensione, la quota retributiva, non avendo più l'effetto che dovrebbe essere proprio, ossia di limite massimo di pensione. In altre parole le pensioni miste rimarrebbero prive di tetto.
Riproduzione riservata ©