Il Ministero del lavoro, con il decreto 9 gennaio 2026, ha diffuso le Linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della L. 388/2000 che sostituiscono le indicazioni fornite con la circolare 36/2003 e quelle dell’ANPAL con la circolare 1/2018.

Va ricordato che la formazione continua rappresenta uno strumento di politica attiva del lavoro, volto a favorire la qualità e continuità occupazionale degli individui e la produttività e la competitività delle imprese, inoltre concretizza un diritto individuale all’apprendimento permanente in una prospettiva di sviluppo e di crescita personale, civica, sociale e professionale.

A tale funzione sono chiamati in Italia i Fondi, istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore.

I Fondi, quindi, si alimentano elettivamente col gettito derivante dalla contribuzione citata, che l’INPS riscuote dai singoli datori di lavoro e provvede a trasferire ai Fondi stessi (una volta dedotti i meri costi amministrativi), in base alle scelte effettuate dai singoli datori di lavoro e in funzione di un vincolo normativo pubblicistico di destinazione delle risorse agli interventi di formazione.

Le imprese aderiscono al Fondo per il tramite della denuncia contributiva (flusso UNIEMENS) presentata dal datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa all’INPS.

I datori di lavoro aderenti possono modificare la scelta del Fondo cui aderire e chiedere il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo. In tal caso, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70% del totale delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare i piani formativi.

Il termine per esprimere l’adesione ovvero la revoca ad un Fondo è fissato al 31 ottobre di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nei termini di cui sopra, il legale rappresentante dell’impresa, a conferma della volontà di aderire al Fondo, è tenuto ad inviare una comunicazione a mezzo pec al Fondo con cui notifica allo stesso l’adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del documento di identità.

Ciascun Fondo è tenuto a erogare alle imprese, su base triennale, una percentuale media del 70% (85% a partire dal 2030) delle risorse destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi disponibili.