CONFINDUSTRIA, con la circolare n. 19240 del 5 ottobre 2009, riprendendo il contenuto della circolare n. 107/2009 dell'INPS, ha fornito importanti indicazioni sulle modifiche, introdotte dall'art. 19, comma 7-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009 e dall'art. 7-ter, comma 10, della L. n. 33/2009, riguardanti la normativa in materia di Fondi interprofessionali.
La nuova normativa, in particolare, introduce, in riferimento alla mobilità tra fondi, la possibilità di trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.
Nei casi di mobilità tra Fondi, l'INPS attribuirà al nuovo fondo prescelto le risorse economiche a partire dal periodo di paga nel quale la mobilità viene indicata.