Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 37/0020791 del 27 novembre 2013, ha fornito chiarimenti in merito alla necessità di provvedere alla formazione, ex art. 37, comma 4, lett. b), D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di lavoratori che siano trasferiti da un servizio all'altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica.
In sintesi, si precisa che, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.