Formazione sicurezza: nessuna sanzione per il datore se l'Organismo paritetico è privo dei requisiti
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 9483 dell’8 giugno 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’adempimento degli obblighi formativi di cui al D.Lgs. 81/2008, con l’utilizzo di Organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi.
In particolare, l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione soddisfacente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e, allo scopo, è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi paritetici, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del CCNL applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008: che l’organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
Laddove, in sede ispettiva, si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”.
È, pertanto, fatto obbligo, al datore di lavoro, di verificare il possesso dei requisiti da parte dell’Organismo paritetico, anche se non è prevista alcuna sanzione per la mancata osservanza della norma stessa.
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