L'INPS, con il messaggio 20/01/2010 n.1908, facendo seguito alla nota ministeriale del 17/12/2009, in merito all'estensione della CIG in deroga anche ai lavoratori a domicilio, ha precisato che ai fini del calcolo della prestazione dovrà essere presa come retribuzione di riferimento quella ottenuta applicando analogamente i criteri già stabiliti per il calcolo dell'indennità di malattia per tali lavoratori. Più precisamente per la determinazione della retribuzione oraria ai fini del calcolo della CIG in deroga dei lavoratori a domicilio è necessario prima di tutto individuare la retribuzione lorda del mese precedente l'inizio della CIG in deroga comprensiva delle maggiorazioni previste per ferie, festività, ecc. escluse le quote di TFR e tredicesima. Sarà opportuno poi determinare il numero delle giornate di lavorazione comprese nel mese considerato intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della sua riconsegna. Una volta individuati questi due parametri si dovrà individuare la media globale giornaliera. L'INPS sottolinea che rispetto ai criteri previsti per il calcolo dell'indennità di malattia è necessario compiere un'ulteriore operazione, in quanto per il calcolo delle integrazioni salariali in deroga è necessario conoscere la retribuzione oraria. Si ricorda che i lavoratori a domicilio potranno fruire della CIG in deroga solo se in possesso dei 90 giorni di anzianità lavorativa presso la ditta che vuol ricorrere all'ammortizzatore sociale. Istruzioni operative sono anche state emanate per la compilazione del mod. SR41.