Il Ministero del lavoro, ha risposto all'interpello n. 73 del 12/10/2009, precisando che non vi sono disposizioni normative che escludono la possibilità di ricorrere al contratto di franchising da parte di soggetti che svolgono attività nel settore dei servizi.
Inoltre il Ministero ha evidenziato che la titolarità del potere direttivo sulla forza lavoro spetta al franchisor (il soggetto che concede al franchisee l'utilizzazione della propria formula commerciale comprensiva del diritto di sfruttare il suo Konw-How ed i propri segni distintivi) o al franchisee (il soggetto che si impegna a far propria la politica commericale e l'immagine del franchisor) rispettivamente per i lavoratori alle dirette dipendenze.
Medesimo discorso vale anche per le responsabilità relative ai rapporti di lavoro utilizzati nelle proprie organizzazioni.
Infatti anche per il contratto di franchising trovano applicazione le disposizioni normative che regolamentano il rapporto di lavoro (si veda la sentenza Pret. Roma 6/11/1997).
Ne consegue che i diritti dei lavoratori possono essere esercitati esclusivamente nei confronti del proprio datori di lavoro (Franchisor ovvero franchisee) che rimane unico destinatario di eventuali cause o rivendicazioni avanzate dai propri dipendenti.