Friuli: approvata la Legge regionale per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro
A cura della redazione
In data 14 luglio 2005 è stata approvata la Legge regionale per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. Il provvedimento è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi (art. 1):
a) promuovere lo sviluppo occupazionale, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
b) favorire la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario;
c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
d) qualificare le competenze professionali per favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
e) promuovere l'adattabilità, l'occupabilità e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
f) favorire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro, quelle della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali;
g) costruire un efficiente sistema di servizi per l'impiego, in grado di favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro e i processi di mobilità professionale;
h) promuovere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree di disabilità e disagio;
i) promuovere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nelle retribuzioni, nonché nello sviluppo professionale e di carriera;
j) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
k) promuovere forme di tutela e di ammortizzatori sociali rivolte in particolare alle fasce più deboli del mercato del lavoro;
l) favorire, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori;
m) promuovere misure di sostegno alle imprese che attuano concrete azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale.
Il provvedimento regionale prevede alcune norma relative alla formazione nel contratto di apprendistato. L'art. 61 stabilisce che la regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, dovrà disciplinare gli aspetti formativi del contratto di apprendistato e in particolare:
i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative e d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo quanto stabilito dall'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 276/2003; i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze, in accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale secondo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 276/2003; i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, in accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le Università e le altre istituzioni formative; i criteri e le modalità di finanziamento delle attività formative rivolte agli apprendisti, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico e privato.
Inoltre l'art. 62 fissa i seguenti principi guida
a) la formazione formale deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato, e deve essere documentabile e verificabile; la formazione formale è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali e non alla produzione di beni e servizi e si svolge in un ambiente distinto da quello finalizzato prioritariamente alla produzione di beni o servizi;
b) la formazione formale deve essere effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa individuati dalla Regione, secondo l'articolazione definita, in concorso con le parti sociali, in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi;
c) il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista e indica gli obiettivi formativi in termini di competenze richieste;
d) nelle aziende artigiane e nelle piccole imprese fino a 15 dipendenti il ruolo del tutor aziendale può essere svolto dal datore di lavoro;
e) il piano formativo individuale deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi stabiliti dalla Regione, tenendo conto delle competenze possedute dall'apprendista;
f) il tutor aziendale supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale e viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi di durata non inferiore a quella prevista dalla Regione e a quella eventualmente aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva, finalizzati allo sviluppo di alcune competenze minime, quali:
1) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
2) la comprensione delle funzioni del tutore e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;
3) la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda;
4) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.