La regione Friuli Venezia Giulia, con la legge 21/2005 pubblicata in Bur n. 33/2005 ed entrata in vigore il 6 settembre u.s. ha semplificato l'iter di assunzione degli apprendisti eliminando l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione degli apprendisti. La stessa abolizione si ripercuote anche su altri certificati come quello volto ad accertare la sana e robusta costituzione, per lo svolgimento del lavoro notturno, per l'assunzione nel pubblico impiego, per l'assunzione degli insegnanti, per l'assunzione dei minori, ecc.. Si coglie l'occasione per evidenziare un'incongruenza che emerge dal testo della legge regionale. infatti quest'ultima ha previsto l'abolizione dell'obbligo della presentazione del certificato, ma non l'abolizione dell'accertamento sanitario. Eì' necessario quindi che la regione intervenga con un provvedimento chiarificatore. Nel frattempo si consiglia di farsi rilasciare dall'Asl un rifiuto scritto in risposta alla richiesta di visita medica per l'assunzione dell'apprendista. Inoltre ricordiamo che l'obbligo di sottoporre l'apprendista alla visita preventiva è disposto da una legge nazionale. Dovrebbe quindi essere il legislatore a livello nazionale ad abolire la norma e non le regioni. Vi è comunque già un precedente. La legge regionale della Lombardia n.12/03. Sulla stessa si è anche pronunciata la Corte Costituzionale confermando la validità della stessa nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'obbligo della visita medica da parte delle ASL per l'assunzione dell'apprendista. Al fine di incentivare una solerte risposta del Ministero sull'argomento la DPL di Udine ha inviato un interpello con il quale viene chiesto se sia corretto osservare la disposizione regionale anche se in contrasto con quella nazionale.