L’Autorità Garante della Privacy, con il provvedimento del 10 giugno 2010 (Newsletter 19/07/2010, n. 340), ha bloccato l'utilizzo di una webcam installata all'interno di due negozi a scopo di sicurezza, ma che non rispetta le norme dello Statuto dei lavoratori sul divieto di controllo a distanza dei dipendenti. La webcam era stata installata senza che vi fossero cartelli che ne segnalassero la presenza e soprattutto senza che fosse stata "fornita alcuna informativa agli interessati".

Il Garante rileva che il datore di lavoro - nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza abbia necessità di istallare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe - è obbligato ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all'Ispettorato del lavoro. La titolare della ditta si era invece limitata ad informare sommariamente i lavoratori della presenza delle telecamere.
L'Autorità ha osservato, inoltre, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, come nel caso di uno dei due negozi, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso "sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".