L’INPS, con la circolare 22/09/2016 n.180, ha reso noto che a seguito della stipula della convenzione con il Ministero del lavoro, approvata con determinazione n.167/2015, viene avviata l’attività di controllo a campione sulla legittima fruizione dell’incentivo riconosciuto per l’assunzione dei giovani ai sensi del DL 73/2013 (L. 99/2013)

Poiché una delle condizioni per la fruizione del beneficio è l’incremento occupazionale che l’assunzione deve effettuare rispetto ai lavoratori già in forza, l’INPS precisa che l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media  dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo.

Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità`; pensionamento per raggiunti limiti d’età`; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.

In merito ai controlli, vengono individuate due diverse tipologie di attività: controlli on desk e controlli sul posto.

I primi consistono in verifiche automatizzate e di natura amministrativa.

Invece i controlli sul posto consistono in verifiche di natura ispettiva, limitatamente alle funzioni dell’Istituto a seguito del riassetto dell’attività ispettiva in materia di lavoro e previdenza sociale operato con il D.lgs. n. 149/2015, in ordine alla legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili.

Il controllo deve essere effettuato sul campione pari almeno al 5% dei lavoratori oggetto del beneficio, determinato dall’Autorità di Gestione secondo i criteri definiti nel suo Sistema di Campionamento, avvalendosi di documentazione cartacea ed elettronica in possesso dell’Istituto e di altri enti, pubblici o privati (controllo on desk) ed, in via residuale, presso la sede legale del datore di lavoro o il luogo di instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali è stata autorizzata la fruizione del beneficio (controllo sul posto).

Concluse le attività di controllo amministrativo o ispettivo, l’incaricato, sulla base delle risultanze emerse nel corso della verifica e della documentazione acquisita, compila la check-list, dando conto dell’esito regolare o irregolare di ogni singolo controllo.