Garanzia Giovani, al via le domande per fruire dell'incentivo
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, ha specificato la disciplina contenuta nel decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 8.8.2014 e fornito le prime indicazioni operative in merito all’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al c.d. Programma Garanzia Giovani.
Innanzi tutto, si precisa che l’incentivo riguarda le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 (giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto) al 30 giugno 2017.
Interessati alla normativa in commento sono i datori di lavoro che assumono giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” cha abbiano un’età compresa tra i 15 e i 29 anni, non siano occupati né inseriti in un percorso di studio e di formazione e, se minorenni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico.
L’incentivo è riconosciuto:
• Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
• Per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi;
• Per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 12 mesi;
• In caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro;
• In caso di assunzione come socio lavoratore di cooperative, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
Al contrario, l’incentivo è escluso per i rapporti di apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro accessorio.
L’incentivo è, altresì, escluso per l’assunzione a scopo di somministrazione, qualora l’agenzia fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o altri programmi a finanziamento pubblico.
Ai fini dell’ammissione all’incentivo, i datori di lavoro devono inoltrare istanza preliminare di ammissione all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.
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