L’INPS, con la circolare 19/11/2019 n.141, facendo seguito al DL 101/2019 (L. 128/2019) che ha ampliato la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e dell’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata, ha precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione per tutti gli eventi decorrenti dal 5 settembre 2019.

Più precisamente il legislatore ha ridotto da 3 a 1 mensilità il requisito contributivo che deve sussistere nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia per poter accedere alle tutele predette, mentre ha confermato il requisito reddituale.

Pertanto l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatesi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se nei 12 mesi precedenti l’evento risulti accreditato almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata e se nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.

La modifica legislativa ha anche aumentato del 100% la misura dell’indennità della degenza ospedaliera e dell’indennità giornaliera di malattia.

In particolare la prima è pari a: 44,95 euro, in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi; 67,43 euro, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi e 89,90 euro, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Invece l’indennità di malattia è pari a: 22,48 euro, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione; 33,71 euro, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione e 44,95 euro, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.