L’INPGI, con la circolare 28/06/2018 n.4, ricordando che il 24 maggio u.s. è stato sottoscritto, dalla FNSI e dalla USPI, il CCNL per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro subordinato nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, ha precisato che lo stesso contratto regola anche i rapporti di lavoro giornalistico nelle testate a diffusione nazionale no profit, pubblicate anche on line, quando non siano collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo FIEG/FNSI.

Lo stesso CCNL regola altresì il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate on line, che pubblicano prevalentemente notizie locali (trasmesse mediante qualsiasi piattaforma e qualunque sia la loro periodicità) edite da aziende esclusivamente digitali, che non pubblicano quotidiani o periodici nazionali cartacei, né agenzie di stampa e che non siano comunque controllate o collegate con aziende editrici o gruppi editoriali nazionali che rientrano nel campo di applicazione del Contratto Collettivo FIEG/FNSI.

Sono, invece, escluse dall’applicazione del nuovo Contratto le aziende dell'emittenza radio televisiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali definite “over the top”.

Con riferimento alle mansioni, l’INPGI segnala che le parti sociali hanno concordato che rientrano tra le mansioni affidabili al redattore web anche quelle del redattore digitale (web editor), che si occupa della buona leggibilità e facilita l’indicizzazione degli articoli sui motori di ricerca; del videomaker e del web imagine editor, che realizza e trasforma immagini (sia foto che video) adattandole alla pubblicazione su internet; del social media e community manager, che veicola i contenuti del giornale attraverso il canale dei differenti sociale network; dello sviluppatore digitale (web deloveper) che ricerca e sviluppa le soluzioni per incrementare performance e usabilità del sito; del web designer che si occupa del layout e stile grafico dei prodotti editoriali digitali.

Il contratto ha decorrenza dal 1 giugno 2018 e avrà validità fino al 31 maggio 2020.

La circolare 4/2018 ricorda che, per i collaboratori di redazione, per i quali non è previsto l’obbligo di presenza quotidiana in azienda, le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori ai valori minimi mensili previsti, fatti salvi i casi di assunzione, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro in corso di mese.

L’INPGI fa presente che nel CCNL è stato, altresì, stabilito che, salvo accordi tra le parti a livello aziendale, i giornalisti, professionisti o pubblicisti, che alla data di sottoscrizione del presente contratto avevano la qualifica di “collaboratore redazionale” ai sensi dell’art. 2 dell’accordo USPI/FNSI del 30 marzo 2010, continueranno a mantenere la qualifica e il relativo trattamento.   Nulla è stato, invece, previsto per i dipendenti inquadrati con la qualifica di “pubblicista” di cui all’art. 3 del predetto accordo del 2010, che dovranno, quindi, essere reinquadrati in una delle nuove qualifiche previste dal CCNL.

La circolare evidenzia, inoltre, che le parti firmatarie del CCNL hanno convenuto che “data la particolare natura del rapporto giornalistico in caso di recesso del rapporto da parte dell’editore è da escludersi la possibilità di un periodo di preavviso lavorato”.

L’INPGI ricorda anche che per il personale giornalistico non è prevista l’assicurazione di malattia e che per quanto riguarda, infine, la gestione dell’Assegno per il nucleo familiare, per gli iscritti trova applicazione lo stesso regime previsto per i dipendenti assicurati presso il regime generale.