L’Inpgi, alla luce delle recenti indicazioni INPS (messaggio n. 31250/2010Congedi, nel privato ampio raggio per i conguagli ) e del Ministero del Lavoro (interpello n. 17/2011L’indennità per il congedo biennale va erogato dall’INPS) - per cui il congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap grave ha natura assistenziale e quindi gli importi erogati a titolo di tale indennità vanno conguagliati con l’INPS stesso, indipendentemente dall’ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione IVS – con la circolare n. 4 del 7 aprile 2011, ha deliberato di continuare a riconoscere ai propri giornalisti iscritti e su richiesta degli interessati, soltanto l’accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedo straordinario indennizzati dall’INPS, nella stessa misura prevista per i soggetti assicurati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Pertanto, le autorizzazioni ad usufruire del congedo straordinario in oggetto concesse dall’INPGI esplicano i loro effetti fino al 30/04/2011 mentre, per i periodi di congedo successivi a tale data, anche se già autorizzati dall’INPGI, i giornalisti interessati dovranno presentare nuovamente domanda alla competente sede territoriale dell’INPS.