Gli adempimenti di lavoro solo ai CDL oppure alle STP
A cura della redazione

Il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, con la circolare n. 1121 del 13/07/2015, ha precisato che gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti sono riservati ai sensi dell’art. 1, della Legge 12/1979, ai professionisti dalla stessa individuati, con la conseguenza che non possibile derogare a tale riserva affidandoli, direttamente o tramite gara di appalto, a società commerciali. La precisazione nasce dal fatto che negli ultimi anni sono aumentati i casi di ricorso avanzati dai consulenti del lavoro che lamentavano il fatto che Enti pubblici o privati avevano affidato gli adempimenti di cui alla suddetta Legge a soggetti, comprese le società, non costituite da consulenti del lavoro. Secondo l'ANCE, la giurisprudenza ha chiarito che quella del consulente del lavoro si configura come professione protetta. Ne consegue che non possono essere ammesse disposizioni di natura secondaria rispetto alla disciplina legislativa di riferimento che abbiano per oggetto l'attribuzione a soggetti diversi dell'esercizio di attività contemplate dalla professione anzidetta (TAR Piemonte, I, 19.6.2009, n. 1738). Inoltre l'attività di consulente del lavoro deve essere svolta da professionisti abilitati e iscritti all'albo. Tale attività non può essere nemmeno 'indirettamente' (ovvero, tramite società di servizi) svolta da soggetti che non siano all'uopo legittimati (Cass. 28/2/2013, n. 9725). Da ultimo, peraltro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito che la consulenza del lavoro è appannaggio esclusivo dei consulenti abilitati e che lo svolgimento di attività 'ausiliarie' alla consulenza medesima non consente di soprassedere sulla qualifica professionale dell'operatore (nel senso che è l'attività ausiliaria che viene 'assorbita' da quella professionale, e non viceversa – C.d.S. 16/1/2015, n. 103). I servizi che possono essere affidati alle società commerciali e ai CED (assistiti da un consulente) sono esclusivamente quelli ausiliari, fermo restando che laddove sia richiesta anche la consulenza professionale lavoristica, solo i consulenti del lavoro (singoli o associati) possono essere gli affidatari del servizio. E’ invece possibile che i medesimi adempimenti vengano svolti dalle società tra professionisti purché anch’esse iscritte all’albo o agli albi di appartenenza dei soci professionisti.
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