In caso di fusione con passaggio di lavoratori intervenuta prima dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata, le operazioni di conguaglio per beneficiare dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se erogato dal precedente datore di lavoro che non fruirà dell’incentivo.