In materia di infortunio in itinere, per rischio elettivo secondo la Corte di Cassazione si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.