Il licenziamento intimato per “superamento del periodo di comporto” è illegittimo, salva l’ipotesi di giusta causa, quando si accerti che il comporto è ancora in corso (Cass. 26.10.1988, n. 12031 - Trib. Bergamo 25.2.2002) e prevede una disciplina sanzionatoria diversificata a seconda che si applichi il c.d. Rito Fornero (vecchia disciplina) ovvero il nuovo D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti).