Secondo una recente interpretazione del Ministero del Lavoro, il datore di lavoro che intenda assumere, in sostituzione di una dipendente in maternità, una lavoratrice già assunta, in precedenza, con contratto a termine per sostituire un’altra dipendente, anch’essa in maternità, non è tenuto a rispettare i termini prescritti dalla legge, in generale, per il contratto a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001).