Come noto, il contratto di lavoro intermittente, dopo essere stato abrogato dalla legge n. 247/2007, è stato reintrodotto dall’art. 39, c. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. Il legislatore ha ripristinato il contratto secondo la disciplina introdotta dagli artt. da 33 a 40 del D. Lgs. n. 276/2003.
Ne consegue che tale tipologia è di nuovo pienamente utilizzabile secondo le modalità già chiarite dal Ministero del lavoro (circ. n. 4/2005) nonché dall’Inps e dall’Inail per gli aspetti previdenziali e assicurativi.