Gli interventi in materia di lavoro contenuti nel DDL Finanziaria 2008
A cura della redazione

Nel DDL Finanziaria 2008 approvato dal Governo ed ora in discussione presso le Aule parlamentari vi sono alcune novità che interessano la materia lavoristica ed in particolare i datori di lavoro, i sostituti d'imposta e i lavoratori dipendenti.
In sostanza gli interventi di magggiore interesse sono i seguenti:
- detrazioni d'imposta: l'art. 2 precisa che i reddito complessivo, utile alla determinazione dell'ammontare delle detrazioni (per lavoro dipendente e per carichi di famiglia), non deve tenere conto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
- IRAP: l'art. 3, prevede che dal 2008 l'aliquota possa scendere dal 4,25% al 3,9%. Contemporaneamente alla predetta riduzione di aliquota, il provvedimento prevede una serie di modifiche ad alcune norme che regolano la deducibilità dalla base imponibile, in particolare: la deduzione forfetaria per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato (introdotta dalla finanziaria 2007) dovrebbe scendere da ? 5.000 a ? 4.600 (quelle per le aree svantaggiate dovrebbe scendere da ? 10.000 a ? 9.200); la deduzione forfetaria di ? 2.000 per dipendente, qualora il valore della produzione non superi ? 400.000, dovrebbe scendere a ? 1.850. Le predette modifiche, se confermate avranno effetto dal periodo d'imposta successivo a 31.12.2007. Dalla medesima decorrenza la dichiarazione IRAP dovrà essere presentata direttamente alla Regione o provincia autonoma del soggetto passivo;
- Estensione della procedura EMENS ai dati fiscali: l'art. 4, prevede che, a decorrere dalle retribuzioni di gennaio 2009, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione CUD, comunichino, mensilmente e in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per i calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. La dichiarazione mensile dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Il medesimo articolo si propone di armonizzare anche gli adempimenti dichiarativi e di unificare nella denuncia mensile anche i dati di enti e casse previdenziali diversi dall'INPS;
- Imprenditoria femminile: l'art. 38, prevede di estendere interventi statali per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili;
- Congedi di maternità e parentale nelle adozioni e affidamenti: l'art. 71, prevede una maggior tutela normativo-economica nell'ambito dei congedi per adozioni e affidamenti, in particolare: il congedo di maternità in caso di adozioni dovrebbe salire fino a 5 mesi, da fruire nei primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del bambino (nelle adozioni internazionali, il congedo potrebbe essere utilizzato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva). e se non richiesto dalla lavoratrice potrà essere utilizzato dal lavoratore. Il congedo di maternità in caso di affidamento potrà essere fruito entro 5 mesi dall'evento, per un periodo massimo di tre mesi. Il congedo non chiesto dalla lavoratrice potrà essere utilizzato dal lavoratore. Il congedo parentale potrà essere usufruito, qualunque sia l'età del minore (comunque entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia) anche nel caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento. L'indennità economica prevista ordinariamente (30% della retribuzione per i periodo fissato dalla norma, anche frazionato) potrà essere corrisposta solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia; l'art. 78, contiene l'interpretazione autentica degli artt. 25 e 35 del D. Lgs. 151/2001, precisando che il trattamento previdenziale in assi contenuto si applica agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (27 aprile 2001); l'art. 83, prevede che il Ministero del lavoro possa, di concerto con il Ministero dell'economia, disporre, per l'anno 2008, proroghe, anche in deroga alla vigente normativa, dei programmi di CIGS e di mobilità. Il disegno di legge prevede altresì la proroga a tutto il 31.12.2008 della CIGS e mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti (e fino a 200), per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatoti turistici, con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese escluse dalla relativa normativa. Le imprese escluse dalla CIGS, potranno continuare, per tutto l'anno 2008, ad accedere al contratto di solidarietà difensivo.
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